Fare outing è reato: la sentenza della Cassazione

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Parlare dell’orientamento sessuale e di una presunta relazione gay di una terza persona senza il consenso da parte della persona interessata è reato cari ragazzi. A stabilirlo è stata la ”Corte di Cassazione”, che ha accolto il ricorso di un 70enne marchigiano, che a quanto pare si sarebbe sentito diffamato dalle parole pubblicate sul ”Corriere Adriatico” in un articolo che risale al lontano 2009, dove si parlava di tradimenti omosessuali, e si menzionava la sua particolare storia.
In un primo momento il gup del ”Tribunale di Ancona” aveva dichiarato il “non doversi procedere”, poiché “il fatto non sussiste”, ma il protagonista di questa vicenda (il cui nome non sarebbe stato citato neanche per esteso nell’articolo incriminato) ha deciso di ricorrere in appello in Cassazione, sostenendo che i fatti riportati non rispettavano i requisiti della “pertinenza” e della “verità” e che l’articolo pubblicato “potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa”.
Insomma, in parole povere, fare outing (che è tutt’altra cosa rispetto al ”fare coming out”) rischierebbe di rovinare addirittura la reputazione della persona interessata! Finché l’omosessualità sarà ritenuta una “macchia da nascondere” (persino dalle stesse persone omosessuali), la strada per l’approvazione dei sacrosanti diritti lgbt sarà tortuosa ed in salita!
Ma scopriamo i dettagli della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che parlare dell’orientamento sessuale di una terza persona, non solo lede il “diritto alla privacy“, ma offenderebbe anche “la reputazione della persona alla quale è stata attribuita la relazione gay”.
“L’omosessualità è una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata di una persona”, si legge inoltre nella sentenza, “non ha alcun rilievo sociale, per cui non vale invocare l’esimente del diritto di cronaca”.
E per quanto riguarda il fatto che il nome del protagonista di questa vicenda non sia stato neanche pubblicato per esteso? “Ai fini dell’individuabilità dell’offeso – si legge nella sentenza – non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone”.
A questo punto il caso dovrà tornare al giudice del tribunale di Ancona che dovrà quindi riesaminarlo. Detto questo ragazzi, lasciamo a voi i commenti! Cosa ne pensate di questa sentenza?
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Mer 25/07/2012 da Vasta Maria













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La migliore risposta all’outing è confermare apertamente, senza dover ricorrere poi, nel caso lo faccia a qualcun altro, alla Polizia Postale e alla Magistratura o addirittura alla stampa.
Il mio caso, ero ancora nascosto dietro un matrimonio infelice con una donna mostruosa, avvenne fino a quando un articolo giornalistico diffamante ma liberatorio, fece scoprire a quella befana la mia relazione con il presidente di un circolo gay vicentino.
Il caso migliore fu quello di Carmine Passalacqua, esponente politico alessandrino, che quando i suoi oppositori pubblicamente gli ricordarono le sue frequentazioni di locali gay, reagì pubblicamente ammettendo il fatto e precisando che l’ingresso lo pagava con soldi propri e non del comune di Alessandria.
Pio Pierucci – Luzern
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